Art. 9.

      1. All'articolo 18, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle previsioni di cui all'articolo 11, terzo comma».